Bigenitorialità, soluzioni flessibili per casi complessi: innovativa pronuncia della Corte d’Appello di Firenze

Nella recente sentenza (n. 1048/2025 del 03/06/2025) l’evoluzione giurisprudenziale nell’affidamento, trasferimento di residenza del minore e tutela del principio di bigenitorialità.



Il caso

La vicenda processuale trae origine da una relazione more uxorio, dalla quale nasceva un bambino. La convivenza si interrompeva a causa dell’intollerabilità tra i due genitori, spingendo il padre a rivolgersi al Tribunale di Firenze per ottenere la regolamentazione dell’affidamento, della frequentazione e del mantenimento del minore.

Il padre ricorrente, nel procedimento di primo grado incardinato nel 2021, chiedeva l’affidamento condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre nonché disciplinarsi il proprio diritto di visita e il mantenimento diretto del minore con la suddivisione paritaria delle spese straordinarie. La madre, resistente, si costituiva in giudizio chiedendo anch’essa l’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso di sé, ma richiedendo un contributo mensile da parte del padre di € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il Tribunale, in sede istruttoria, disponeva la consulenza tecnica d’ufficio  al fine di valutare non solo la capacità genitoriale delle parti in causa ma anche per individuare il migliore regime di collocamento del bambino. Le risultanze dell’elaborato peritale evidenziavano una elevata e persistente conflittualità tra le figure genitoriali e il Tribunale, in via prudenziale e nell’interesse del minore, disponeva un monitoraggio di sei mesi da parte dei servizi sociali, periodo questo prorogato ulteriormente, affidando così il minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti.  Successivamente, con decreto del luglio 2024, il Tribunale di Firenze disponeva l’affidamento definitivo del minore ai Servizi sociali territorialmente competenti con collocamento prevalente presso la madre,  un articolato calendario di frequentazione del padre durante il periodo scolastico e le vacanze, un contributo mensile del padre di € 350,00 per il mantenimento ordinario, la ripartizione delle spese straordinarie al 60% a carico del padre e 40% della madre, oltre all’attribuzione integrale dell’Assegno Unico Universale alla madre. Sulle spese di lite statuiva in ordine alla compensazione  delle stesse con ripartizione in egual misura tra le parti delle spese di CTU. La madre, proponeva appello impugnando innanzitutto i capi del provvedimento relativi all’affidamento ai Servizi Sociali, e poi alle modalità di frequentazione, al contributo di mantenimento e alle spese di lite. I motivi di gravame riguardavano innanzitutto l’affidamento del minore ai servizi sociali  ritenendo che tale decisione derivasse da una lettura acritica delle conclusioni del CTU  che aveva, secondo l’appellante, in qualche modo alimentato il conflitto genitoriale  anziché risolverlo. L’appellante contestava altresì come la mera conflittualità tra le parti genitoriali potesse giustificare l’affidamento del minore ai Servizi sociali, non avendo il CTU indicato specifici ambiti della incapacità decisionale dei genitori. Sulle modalità di frequentazione, invece, lamentava l’eccessiva fatica del minore dovuta ai continui spostamenti tra le residenze del padre e della madre, denunciando altresì una valutazione economica squilibrata per quanto concerneva la misura dell’assegno di mantenimento a carico del padre poiché sproporzionato e inferiore alle reali capacità reddituali di quest’ultimo. Il padre si costituiva proponendo appello incidentale per ottenere la pariteticità dei tempi estivi, l’alternanza nelle festività natalizie e la riduzione del contributo di mantenimento. Durante il giudizio d’appello, la madre depositava un’istanza urgente per autorizzare il trasferimento del minore, istanza motivata da esigenze lavorative di quest’ultima. Il padre si opponeva all’istanza sostenendo che il trasferimento fosse contrario al principio di bigenitorialità e chiedendo, in subordine, la modifica del collocamento prevalente in suo favore qualora la madre si fosse trasferita. La Corte d’Appello tratteneva la causa in decisione decidendo sia sui motivi di appello che sull’istanza di trasferimento, con la particolare complessità di dover bilanciare le esigenze lavorative della madre, il diritto del minore alla bigenitorialità e l’interesse superiore del bambino di soli anni quattro.


La sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 1048/2025

La sentenza in commento rappresenta un caso emblematico – e al tempo stesso affascinante – di come il diritto di famiglia contemporaneo si trovi oggi a fronteggiare una sfida cruciale: bilanciare il principio di bigenitorialità con l’interesse superiore del minore e i diritti fondamentali dei genitori,  come quello alla libertà di scegliere dove vivere e lavorare. In un contesto sociale in continuo mutamento, dove mobilità geografica e nuove configurazioni familiari diventano sempre più frequenti, il diritto è chiamato ad evolversi. La decisione in esame non solo risponde a questa esigenza di modernizzazione, ma lo fa in modo virtuoso e sorprendente: dimostra che, con intelligenza giuridica e apertura al cambiamento, è possibile trovare un equilibrio tra esigenze apparentemente inconciliabili. Come? Ricorrendo a strumenti innovativi, tra cui le tecnologie digitali, che oggi consentono forme di genitorialità condivisa impensabili fino a pochi anni fa. L’approccio adottato dalla Corte si distingue per una sensibilità concreta e attenta alle reali esigenze dei minori coinvolti, andando ben oltre la rigida applicazione di principi astratti. In linea con l’evoluzione più recente della giurisprudenza, la decisione dimostra come sia possibile affrontare casi complessi con soluzioni flessibili e capaci di tenere conto delle peculiarità di ogni singola situazione. Un esempio virtuoso e potenzialmente replicabile in contesti analoghi che offre un modello equilibrato per gestire i conflitti tra le parti  nella rivendicazione dei propri diritti. Un precedente significativo, dunque, che apre la strada a una giustizia più aderente alla realtà e vicina alle persone.


L’affidamento del minore ai servizi sociali 

La parte più rilevante della pronuncia in esame concerne la riforma della statuizione relativa all’affidamento del minore, originariamente disposto in favore dei servizi sociali, e sostituito dalla Corte con l’affidamento condiviso ai genitori. Come correttamente rilevato dai giudici d’appello, l’art. 337-ter c.c. prevede che l’affidamento condiviso  rappresenti la regola generale nel diritto di famiglia, derogabile solo in presenza di circostanze eccezionali che rendano tale modalità contraria all’interesse del minore. In questo senso, la Corte ha fatto puntuale applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera conflittualità tra i genitori  – pur se significativa – non può, di per sé sola, giustificare l’affidamento del minore ai servizi sociali. Importante, in tal senso, richiamare l’ordinanza n. 24637/2021 della Corte di Cassazione, che chiarisce come non possa ritenersi automaticamente escluso l’affidamento condiviso in presenza di conflitti tra i genitori, poiché ciò ne limiterebbe l’applicazione a casi del tutto residuali, svuotandone di fatto la portata generale. La Corte d’Appello ha quindi valutato correttamente che, nonostante permangano elementi di tensione tra le parti, non sussistevano più le condizioni per mantenere l’affidamento del minore ai servizi sociali, tenuto conto sia delle capacità genitoriali dimostrate da entrambi i genitori sia dell’assenza di pregiudizi concreti a carico del minore  stesso. In tal senso si vuole richiamare anche l’ulteriore pronuncia della Suprema Corte, ordinanza n. 31571/2024, secondo cui la conflittualità, se contenuta entro limiti tollerabili e non pregiudizievoli per l’equilibrio psico-fisico della prole, non costituisce ostacolo all’adozione del regime preferenziale dell’affidamento condiviso.


Il trasferimento di residenza e la tutela del principio di bigenitorialità 

La questione relativa al trasferimento del minore presso l’uno o l’altro genitore si conferma tra i temi centrali – e al contempo più delicati – del diritto di famiglia contemporaneo, in cui il bilanciamento  tra il principio di bigenitorialità e i diritti fondamentali della persona impone un’attenta valutazione del caso concreto. Con orientamento ormai consolidato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto del genitore a determinare liberamente la propria residenza e sede lavorativa  costituisce espressione di libertà personale, tutelata a livello costituzionale  (Cass. civ., ord. n. 5604/2020, tra le altre). In tale ottica, qualsiasi limitazione a tali diritti deve essere giustificata da un concreto e prevalente interesse del minore, e non può fondarsi su mere esigenze astratte di conservazione dello status quo. Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto di dover dare prevalenza al diritto della madre al trasferimento, in quanto motivato da comprovate esigenze lavorative e professionali non eludibili, escludendo che la scelta fosse frutto di valutazioni arbitrarie o dettate da mere convenienze personali.

Al contempo, ha ridefinito il regime frequentazione padre-figlio, prevedendo soluzioni che, seppur adattate alle nuove condizioni logistiche, potessero garantire comunque tempi significativi di relazione tra il minore e il genitore non collocatario. 

Si tratta, dunque, di una decisione che ben esemplifica l’approccio casistico e bilanciato della giurisprudenza di merito, volto a contemperare i diritti costituzionalmente garantiti dei genitori con il superiore interesse del minore  alla conservazione di legami affettivi stabili e continuativi  con entrambe le figure genitoriali. Dello stesso orientamento la pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro che con la sentenza n. 6/2024 ha stabilito che il trasferimento della residenza del genitore affidatario in un’altra città non costituisce di per sé un motivo ostativo all’affidamento. La decisione sottolinea infatti che spetta al giudice valutare, caso per caso, quale collocamento sia più funzionale all’interesse della prole, considerando esclusivamente la soluzione che vada a garantire il benessere e lo sviluppo equilibrato del bambino o della bambina. 


La regolamentazione innovativa del diritto di visita a distanza

Particolarmente apprezzabile è la disciplina dettagliata del diritto di visita elaborata dalla Corte che tiene conto delle specificità derivanti dalla distanza geografica tra le due abitazioni. Il regime previsto - primo, terzo ed eventuale quinto fine settimana del mese, con alternanza delle responsabilità di accompagnamento del minore tra i genitori- rappresenta un esempio di come il principio di bigenitorialità possa essere preservato anche in presenza di trasferimenti a notevole distanza. La previsione di videochiamate quotidiane di quindici minuti, inserite nella fascia oraria dedicata, dimostra come il diritto di famiglia si stia evolvendo e adattando alle moderne tecnologie di comunicazione, per mantenere e rafforzare i rapporti affettivi anche a distanza. Questa soluzione trova conferma anche nella giurisprudenza più recente, che ha riconosciuto l’importanza degli strumenti telematici nel garantire la continuità del rapporto tra genitore e figlio.  A tal proposito, la Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 22083/2024, ha sottolineato che «il principio della bigenitorialità e della frequentazione paritaria tra genitore e figlio ha natura tendenziale e non assoluta. Il giudice di merito, nell’interesse morale e materiale del minore, può legittimamente disporre un assetto che si discosti dalla perfetta parità dei tempi di permanenza presso ciascun genitore».


La determinazione dell’assegno di mantenimento e la valutazione delle condizioni economiche

Sul fronte economico, la Corte d’Appello di Firenze ha mostrato particolare attenzione nell’analizzare le effettive disponibilità patrimoniali delle parti. Come previsto dall’articolo 337 ter del codice civile, la determinazione dell’assegno deve tenere conto delle esigenze attuali del minore, del tenore di vita vissuto durante la convivenza, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del valore economico dei compiti domestici e di cura. La Corte ha adottato correttamente questi parametri, riconoscendo che la madre sosterrà maggiori oneri diretti per la cura del bambino e, di conseguenza, ha disposto un aumento della quota di mantenimento a carico del padre rispetto al passato. Questo incremento tiene anche conto dei maggiori costi che la madre dovrà sostenere per i trasferimenti del bambino legati al diritto di visita.


L’esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione

Un altro aspetto molto interessante e innovativo della sentenza riguarda la possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale in modo disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione, come previsto dal terzo comma dell’articolo 337 ter del codice civile.

Questa soluzione si rivela particolarmente adatta, soprattutto considerando la distanza geografica tra i genitori, che renderebbe complicato e poco pratico doversi consultare ogni volta su questioni di minore importanza. La distinzione tra decisioni di maggiore interesse, come quelle relative all’istruzione, alla salute o alla residenza del minore, che devono essere prese di comune accordo, e le questioni di ordinaria amministrazione, che possono essere gestite separatamente, rappresenta un equilibrio molto ragionevole.

In questo modo si evita di bloccare la gestione quotidiana del bambino, permettendo ai genitori di agire in modo più autonomo su questioni di routine, senza perdere di vista il principio fondamentale della bigenitorialità. La Suprema Corte, con l’ordinanza n.31571/2024, ha anche sottolineato che le decisioni più importanti, come quelle relative all’educazione, alla salute e alla residenza del minore, devono essere prese di comune accordo tra i genitori.  Tuttavia, per le questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino responsabilità in modo separato, favorendo così un percorso più pratico e funzionale per il benessere del bambino. Infine, la questione della compensazione totale delle spese processuali  ci porta a riflettere sulla natura assai particolare e delicata dei procedimenti di famiglia. In questi casi, l’obiettivo principale degli operatori del diritto non si limita semplicemente a stabilire chi ha ragione o torto, ma va molto oltre: si tratta di trovare la soluzione più adatta a tutelare al meglio l’interesse del minore. È un percorso che richiede un’attenzione particolare, perché coinvolge entrambi i genitori, che devono essere responsabili e collaborare per il bene del bambino. In sostanza, si tratta di un processo che mira a mettere al primo posto il benessere del minore, e in questo contesto, entrambi i genitori hanno un ruolo fondamentale e devono assumersi le proprie responsabilità.


Profili critici e considerazioni de iure condendo e la tutela dell’interesse superiore del minore nella giurisprudenza europea

Pur apprezzando l’impianto complessivo della decisione, è possibile individuare alcuni aspetti che meritano una

riflessione più profonda. In primo luogo, si può evidenziare la durata complessiva del procedimento, iniziato nel

2021 e conclusosi nel 2025, che mette in luce le criticità del sistema processuale in materia di famiglia. Questo

lasso di tempo, infatti, evidenzia come i tempi di definizione delle questioni siano spesso incompatibili con le

esigenze di tutela e di evoluzione dei bisogni dei minori. In secondo luogo, si può osservare come la gestione della conflittualità tra i genitori, attraverso un lungo periodo di affidamento ai servizi sociali, pur essendo

comprensibile nelle circostanze specifiche del caso, sollevi interrogativi circa l’efficacia di tale strumento anche

come soluzione temporanea. D’altra parte, la previsione di poter ricorrere a un coordinatore genitoriale scelto dai

genitori rappresenta senza dubbio un’alternativa più moderna e meno invasiva per la gestione dei conflitti tra le

parti, offrendo un approccio più flessibile e orientato alla collaborazione.

La decisione si inserisce inoltre nel più ampio contesto della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti

dell’Uomo, che ha progressivamente sviluppato il principio dell’interesse superiore del minore come criterio

fondamentale nelle decisioni che lo riguardano. In effetti, l’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma richiede un bilanciamento attento tra i diritti dei

genitori e l’interesse del minore. In situazioni di conflitto tra le parti, la giurisprudenza europea tende a

privilegiare sempre l’interesse del minore, riconoscendo questa come la priorità assoluta nelle decisioni che lo

coinvolgono.

Ancora prima dei diritti dei genitori, il diritto alla bigenitorialità rappresenta un diritto del minore, come

evidenziato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, tra cui l’ordinanza n. 29690/2024. In questa pronuncia, si

afferma che tale diritto “deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete dirette a realizzare il suo migliore interesse”, principio che non può essere mai trascurato o disatteso. Il principio dell’interesse superiore del minore costituisce quindi il criterio guida in tutte le decisioni che lo riguardano.

A conferma di ciò, si richiama anche l’ordinanza n. 197/2024 della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “in

materia di affidamento e di collocamento dei minori, il criterio fondamentale è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole”. Questo principio impone di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al minimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e a favorire lo sviluppo equilibrato della personalità del minore, richiedendo un giudizio prognostico sulla capacità di ciascun genitore di crescere ed educare il figlio nel miglior modo possibile.

In sintesi, tutte queste pronunce sottolineano come il rispetto dell’interesse del minore  debba essere sempre al

centro delle decisioni, garantendo che ogni intervento sia orientato a favorire il suo benessere e la sua crescita

armoniosa.


Conclusioni

La sentenza della Corte d’Appello di Firenze oggetto di commento rappresenta dunque un contributo di grande rilievo all’evoluzione del diritto di famiglia, evidenziando come sia possibile trovare un equilibrio tra principi apparentemente in conflitto attraverso l’adozione di soluzioni innovative e mirate.  Questa decisione dimostra infatti che, pur rispettando le specificità del caso concreto, è possibile adottare approcci che tengano conto delle esigenze reali dei minori coinvolti, ponendo al centro della valutazione il loro interesse superiore. L’importanza di un’interpretazione flessibile e dinamica delle norme, che favorisca il rispetto dei diritti dei minori e la tutela della bigenitorialità, senza rinunciare alla tutela dei principi fondamentali del diritto di famiglia apre una strada verso un diritto più sensibile alle realtà quotidiane delle famiglie e alle esigenze di tutela dei soggetti più vulnerabili, contribuendo a un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che mira a garantire il benessere e lo sviluppo equilibrato dei minori che non solo devono essere tutelati ma anche rispettati.


*Avv. Ylli Pace – Avv. Claudio Sansò

Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Con l'ordinanza n. 4530 del 20 Febbraio 2025 la Corte di Cassazione affronta nuovamente l'argomento del valore probatorio delle prove, anche relative al tradimento, acquisite violando la Legge o la privacy del proprio partner. Nel rispetto del principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, la Corte di Cassazione ha chiarito che se la prova del tradimento deriva dall’illecita sottrazione del telefonino oppure dall’aver clonato lo stesso, la stessa non ha valore. La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che è L'utilizzo delle chat da parte del giudice di merito si rivela illegittimo con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai fini di riscontro di quanto dichiarato dalla teste. Ciò in quanto non vi è prova idonea per ritenere acquisite in modo legittimo le conversazioni tramite Whatsapp e Telegram dal telefono, atteso che la circostanza che i coniugi avessero accesso ai rispettivi telefoni ed in particolare alle password è riferita dalla teste per averlo appreso dalla parte. Tale ordinanza, tuttavia, assume rilievo, ed è destinata ad assumere sempre maggiore importanza, poichè, rispetto alle precedenti, si spinge oltre e chiarisce che l'eventuale testimonianza che conferma il tradimento, perché narrato da chi afferma di averlo subito, non può essere posto a fondamento dell'addebito. Si legge, infatti, “ A tal proposito va premesso che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto “ sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”. Proprio perché i testi de relato actoris non risultano assolutamente credibili, la Corte di Cassazione ha deciso, nel caso specifico, che “ Orbene, sulla scorta dei superiori principi non può che ritenersi erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'acquisizione illecita delle conversazioni (e quindi provata la disponibilità reciproca delle password dei dispositivi cellulari) in virtù di quanto riferito dalla teste, per come appreso dalla signora, ossia che i coniugi avevano accesso ai rispettivi telefoni. Tale circostanza risulta decisiva ai fini di ritenere utilizzabili le chat versate in atti che sono state poste a fondamento del giudizio circa l'esistenza di "una relazione sentimentale del anteriormente al suo allontanamento dalla casa coniugale ed al deposito del ricorso per separazione". Ad avviso della corte territoriale le chat hanno costituito un elemento probatorio decisivo atteso che "il contenuto delle chat evidenzia il carattere "riservato" della relazione di cui le frasi sono inequivoca espressione in un periodo in cui l'appellante conviveva ancora con la moglie".
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 879 del 4 marzo 2025, ha sancito un principio importante riguardo al coinvolgimento della responsabilità genitoriale nell'uso dei dispositivi digitali da parte dei figli minorenni. Il caso in esame ha visto la condanna di due genitori al pagamento di un risarcimento di 15mila euro per i danni causati dalla figlia, una ragazza con lieve ritardo intellettivo, che aveva eluso la loro sorveglianza e creato vari profili fake utilizzati per insultare e diffamare una compagna di classe. La sentenza sottolinea come la supervisione attiva e consapevole dei genitori sia fondamentale per prevenire situazioni di cyberbullismo e altri reati informatici.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso L’addebito della separazione a uno dei coniugi può scattare anche sulla base di indizi. Anzi, il ricorso a elementi presuntivi, a patto che siano gravi, precisi e concordanti, è quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice che è chiamato a stabilire la verità processuale in materia di rapporti familiari, nei quali contano vicende private o addirittura intime. E dunque pesano, ad esempio, le relazioni dei servizi sociali o delle persone che depongono su fatti e circostanze che hanno appreso da chi ha proposto il giudizio. Basta, poi, un solo episodio di percosse a far scattare l’addebito: non si può quindi ignorare la testimonianza dell’operatrice del centro antiviolenza che ha trovato la moglie «molto provata». Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 10021/2025. È accolto il ricorso proposto dalla signora: sbaglia la Corte d’appello a revocare l’addebito, sul rilievo che la pronuncia a carico del marito non potrebbe essere giustificata dalle lievi lesioni riscontrate sul corpo della moglie nel certificato medico del pronto soccorso, laddove il giudice penale ha archiviato la denuncia della moglie; il tutto, osserva il giudice di secondo grado, mentre la signora non s’è mai decisa ad andarsene di casa «nonostante le violenze che afferma di aver subito»: circostanza che, invece, il Tribunale ha ritenuto «elemento tipico e ricorrente nella letteratura dei casi di violenza domestica» in quanto «espressione della condizione di fragilità di chi la subisce». Trova ingresso la censura secondo cui la condotta violenta del marito può essere desunta dagli elementi emersi, anche se non c’è percezione diretta da parte dei testimoni: oltre alla deposizione dell’operatrice del centro antiviolenza c’è il referto ospedaliero che indica la presenza di graffi sul braccio della donna. E i singoli fatti accertati devono essere valutati nel quadro complessivo dell’istruttoria. Un solo episodio di percosse fa scattare l’addebito perché è una condotta che «sconvolge definitivamente l’equilibrio della coppia» in quanto lede la pari dignità di ogni persona e rende intollerabile la convivenza fra i coniugi, a prescindere dagli effetti più o meno gravi delle percosse.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Anche se il marito ha condiviso l’impegno nella crescita dei figli, la moglie ha diritto all’assegno divorzile se, per tutta la durata del matrimonio, si è dedicata esclusivamente alla famiglia, rinunciando a costruirsi un’autonomia economica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9989/2025, respingendo il ricorso di un uomo che contestava la decisione della Corte d’appello di condannarlo a versare 500 euro mensili alla ex moglie. Il caso ha tratti peculiari: durante la separazione consensuale, il figlio minorenne era stato collocato presso il padre, che si era fatto carico interamente del suo mantenimento. Entrambi i coniugi, all’epoca, avevano dichiarato di essere economicamente autonomi e avevano rinunciato a ogni forma di contributo reciproco. Nonostante ciò, l’uomo aveva continuato a inviare alla moglie somme consistenti, tra i mille e i duemila euro al mese. Diversi anni dopo, l’uomo ha chiesto il divorzio, sostenendo di non poter più permettersi alcun sostegno economico, dopo il tracollo della propria attività imprenditoriale. Ha inoltre fatto presente che la ex moglie aveva ricevuto un immobile in donazione e lo aveva rivenduto, ottenendo un profitto significativo. La Corte d’appello, però, ha accolto il ricorso della donna, sottolineando che per oltre 26 anni non aveva mai lavorato, dedicandosi completamente alla cura della famiglia in un accordo condiviso con il marito. La sua mancanza di reddito, unita alla differenza patrimoniale esistente, giustifica – secondo i giudici – l’assegno in chiave compensativa e perequativa: non solo come aiuto economico, ma come riconoscimento del contributo dato all’intera vita familiare e al benessere comune. La Cassazione ha confermato: l’impegno educativo del marito non annulla il fatto che la moglie abbia sacrificato ogni prospettiva lavorativa per il bene della famiglia. E, di conseguenza, resta valido il diritto a ricevere un sostegno economico al termine del matrimonio. Il ricorso dell’ex marito è stato giudicato generico e carente di elementi decisivi. Inoltre, le sue contestazioni non sono state presentate tempestivamente nel corso del giudizio. Il criterio compensativo, spiega la Suprema Corte, non può essere aggirato solo perché anche il marito ha avuto un ruolo attivo nella vita familiare. Un messaggio chiaro: nei divorzi, il valore del lavoro domestico e dell’impegno familiare non può essere messo in secondo piano. Anche senza uno stipendio, chi ha rinunciato alla carriera per la famiglia ha diritto a un riconoscimento concreto.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso È la linea dura adottata dal Tribunale di Verona, che ha applicato per la prima volta una norma della riforma Cartabia del 2022, pensata per tutelare concretamente i minori nei casi di genitori separati in conflitto. In un primo caso, un padre separato si è rifiutato di versare l’assegno di mantenimento da 300 euro al mese per i figli, come previsto da un’ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio. L’uomo sosteneva di avere già coperto alcune spese, ma senza prove concrete. Il giudice, applicando l’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile, ha imposto una penale di 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Dopo appena cinque giorni di multa, il padre si è messo in regola. Un segnale forte: chi viola gli obblighi economici dopo un divorzio o una separazione, ora rischia di pagare molto più caro. Un secondo caso riguarda una madre che, dopo la separazione, ha portato il figlio all’estero, ignorando il diritto di visita del padre. Nonostante due ordinanze – una italiana e una straniera – che le imponevano di far vedere il bambino al padre, la donna ha continuato a impedirgli ogni contatto. Il Tribunale di Verona ha definito la condotta «gravissima» e ha applicato una multa di 200 euro al giorno finché la madre non rispetterà la decisione del giudice. Prima di questa misura, le era già stato imposto un risarcimento danni di 3.000 euro.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il Tribunale di Treviso liquida 10mila euro oltre alle spese legali a titolo di risarcimento del danno da tradimento subito dalla moglie Con la sentenza n. 201/2025, Il Tribunale di Treviso, richiamando l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ., ord. 19 novembre 2020, n. 26383), ribadisce che la violazione dei doveri matrimoniali può dar luogo a responsabilità aquiliana, qualora la condotta illecita abbia leso diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, come la salute, la dignità e la reputazione personale. Il Tribunale evidenzia così il nesso tra la condotta del convenuto e il pregiudizio alla reputazione e all'equilibrio psicoemotivo della moglie, corroborato dalle deposizioni testimoniali che confermano uno stato di sofferenza e disagio, anche fisico, subito dalla donna: "la relazione amorosa […] ha ferito l'onore, il decoro, la stima professionale, la riservatezza e la privacy dell'attrice". Quanto alla liquidazione del danno, viene escluso il ricorso analogico alle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale e per la diffamazione, ritenuti parametri non adeguati alla fattispecie: "Il parametro risarcitorio non può certamente essere quello della lesione del vincolo parentale […] né pare pertinente il riferimento al danno da diffamazione". Il danno viene quindi liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. in euro 10.000, tenendo conto dell'impatto della vicenda sulla sfera privata e lavorativa della donna, ma anche della capacità reattiva della stessa, che in tempi relativamente brevi ha ricostruito una nuova vita affettiva e professionale. Essa conferma che il danno da tradimento è risarcibile solo ove si dimostri un vulnus effettivo a diritti inviolabili della persona, con valutazione rigorosa e caso per caso. Si tratta dunque di una tutela selettiva, ma possibile, della dignità coniugale, coerente con l'evoluzione del diritto di famiglia verso la valorizzazione della persona, anche nelle dinamiche patologiche del rapporto.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Tale principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Con l’ordinanza n. 14358 del 29 maggio 2025, la Suprema Corte è tornata ad affrontare il delicato rapporto tra l’instaurazione di una nuova convivenza da parte dell’ex partner e la conseguente perdita del diritto al mantenimento. La pronuncia della Cassazione mira a fare ordine tra le diverse interpretazioni, stabilendo un principio fondamentale: la nuova convivenza non determina automaticamente la perdita del diritto all’assegno divorzile. La Cassazione sottolinea che la decisione non può essere automatica, ma richiede un’analisi approfondita della situazione. Per poter revocare il diritto al mantenimento, il giudice dovrà tenere conto di una serie di elementi, bilanciando diverse sfaccettature della vita delle parti: la durata del matrimonio: un matrimonio lungo può implicare un maggiore radicamento del diritto al mantenimento, legato a scelte di vita e sacrifici condivisi nel tempo; il contributo offerto dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare: si valuterà quanto il coniuge che percepisce il mantenimento ha contribuito al ménage familiare durante il matrimonio, ad esempio dedicandosi alla cura dei figli o della casa, e rinunciando magari a proprie opportunità professionali; l’eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali: il giudice considererà se uno dei coniugi ha sacrificato la propria carriera o formazione professionale per dedicarsi alla famiglia, influenzando così la sua capacità di generare reddito dopo il divorzio; la reale situazione economica derivante dalla nuova convivenza: questo è un punto molto delicato. La revoca del mantenimento avverrà solo nel caso in cui la nuova convivenza comporti una nuova autosufficienza economica effettiva per il coniuge che lo riceve. Ciò significa che il nuovo livello di vita deve essere paragonabile a quello precedente al divorzio o, comunque, considerato adeguato alle sue esigenze, rendendo di fatto superfluo il contributo dell’ex coniuge.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso La Suprema Corte sui criteri di suddivisione delle spese straordinarie tra genitori separati o divorziati: commento a Cass. Civ. 18954/2025 In caso di crisi della coppia genitoriale, è sbagliato effettuare di default una ripartizione al cinquanta per cento, tra i genitori, delle cosiddette spese straordinarie, o spese extra, riguardanti i figli (minori o non autosufficienti): vale a dire tutti quegli esborsi che non devono considerarsi compresi nell’assegno mensile di mantenimento. Non è corretto, in sostanza, che il giudice divida automaticamente al 50 per cento tale tipologia di costi, senza tenere conto delle rispettive condizioni economiche. Affermano i giudici di legittimità, sul punto, che “in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (con riferimento a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno (Cass., n. 7169/2024)”. Osserva, altresì, il Supremo Collegio che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio (Cass., n. 379/2021)”. Nella specie, la Corte territoriale si era limitata a statuire che il riparto al 50% delle spese straordinarie era giustificato dai rispettivi redditi. Ora, secondo la Cassazione, è irragionevole far gravare le spese straordinarie - intese nella loro accezione più ampia - sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo rispetto alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, erano state accertate con squilibrio in netto favore dell'ex marito. Niente automatismi, dunque, ma un'attenta verifica della capacità economica di ciascun genitore.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna ribadisce con forza l’importanza di garantire la continuità delle relazioni socio-affettive costruite dai bambini nel periodo di affido familiare. Pur disponendo il rientro dei minori nella famiglia di origine, il Collegio ha stabilito che fosse tutelato il legame con la famiglia affidataria, riconoscendo la centralità del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con tutte le figure di riferimento che hanno contribuito al suo percorso di crescita. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna offre un contributo significativo al tema dell’affidamento familiare e alla tutela dei legami socio-affettivi dei minori. Il Collegio, nel disporre il rientro dei bambini nella famiglia di origine dopo un periodo di affido, ha ribadito un principio che assume un rilievo centrale nella prospettiva del diritto minorile: “Qualora un minore rientri nella propria famiglia dopo un periodo di allontanamento, e ove si accerti che risponde al suo interesse mantenere la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l'affidamento a terzi, può prescriversi ai genitori di garantire la frequentazione tra il minore e le persone presso le quali era stato collocato dai servizi sociali affidatari.”