Affidamento ai tempi del CORONAVIRUS: come comportarsi.

Il diritto di visita dei figli, nel caso di coppie separate, divorziate o in fase disgregazione, non può dirsi sospeso, nemmeno nel periodo del Coronavirus.


In particolare, con riferimento espresso al c.d. diritto di visita del genitore non collocatario della prole (rectius: alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori) si era posto il quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti. Ebbene, il Tribunale di Milano, sez. IX, 11 marzo 2020, Dott.ssa Piera Gasparini, ha avuto modo di pronunciarsi sul punto chiarendo che: 

  • “le previsioni di cui all'art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM. 8 marzo 2020 n. 11 non siano preclusive dell'attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la "residenza o il domicilio", sicchè alcuna "chiusura" di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;” 
  • “anche le FAQ diramate dalla Presidenza del CDM in data 10.3.2020 indicano al punto 13 che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio.” 


Quindi, i genitori, e più di frequente le madri, dovrebbero permettere il normale alternarsi dei figli, secondo quanto statuito nel provvedimento giudiziario. Ovviamente, chiarito che i genitori non collocatari (quasi sempre i padri), in virtù di quanto sopra, sarebbero comunque legittimati a continuare a vedere i figli ed a tenerli con sé secondo quando già disposto ius iudicis, il problema più spinoso è quello di coniugare le dette disposizioni con il buon senso, che è la regola che dovrebbe sempre prevalere, a maggior ragione in un simile momento storico.

Pur essendo più che comprensibile anche il desiderio dell’altro genitore di voler trascorrere più tempo possibile con il proprio figlio, non bisognerebbe ostinarsi nel voler far mettere in esecuzione, a tutti i costi, quanto statuito, in punto di diritto di visita, nel provvedimento giudiziario di cui si dispone, atteso che di mezzo c’è la salute dei propri figli, soprattutto laddove si è nell’impossibilità di garantire il rispetto di precise prescrizioni a loro tutela.

Ispirandosi a criteri di maggiore ragionevolezza, si potrebbe proporre, ad esempio, all’altro genitore, di modificare temporaneamente il calendario vigente, accorpando i tempi di visita del figlio, in periodi più consistenti, di modo da ridurre il via-vai frequente e gli spostamenti del minore con il genitore non collocatario e, di conseguenza, i rischi del contagio.


Tuttavia, è fondamentale adottare comunque ogni forma di cautela che possa prevenire ogni potenziale rischio di esporre i minori ad un contagio (tra cui evitare gli spostamenti con mezzi pubblici oppure evitarli o limitarli quando le residenze tra i due genitori si trovano a considerevoli distanze geografiche; evitare il contatto tra i minori e i nonni, soggetti chiaramente più vulnerabili o dunque maggiormente suscettibili di essere contagiati; evitare contatti con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19; cercare di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza con gli altri componenti il nucleo familiare del genitore non collocatario).


Di segno parzialmente contrario a quanto disposto dal Tribunale di Milano, l’ordinanza del Tribunale di Bari del 26 marzo 2020, con la quale, in un caso in cui, su istanza della madre(genitore collocatario), era stata chiesta la sospensione degli incontri tra padre e minore(abitanti in due comuni diversi), è stato ritenuto opportuno interrompere, fino al termine del 3 aprile 2020 (indicato nei predetti DD.PP.CC.MM.), le visite paterne, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita paterno attraverso lo strumento della videochiamata o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario.


Ciò, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • gli incontri tra figli minori e genitori che dimorano in due comuni diversi non sono rispondenti alle condizioni di sicurezza e prudenza, previste dai vari DD.PP.CC.MM. Infatti, se che lo scopo della normativa è la limitazione dei movimenti sul territorio (compresi gli spostamenti da un comune ad un altro) al fine di contenere il contagio, a questa devono attenersi tutti i cittadini, compresi i minori.
  • non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con possibilità di contagio al suo rientro;
  • nell’attuale periodo di emergenza, il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie(art. 16 Cost.) e rispetto al diritto alla salute (art. 32 Cost.)


Da quanto sin qui evidenziato potrebbe essere più opportuno, dunque, decidere di sospendere il diritto di visita del figlio ed affidarsi esclusivamente ai mezzi tecnologici che, comunque, in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, aiutano a mantenere un contatto, si auspica quotidiano, tra il minore ed il genitore non collocatario, ed a far sentire tutti meno distanti e meno soli.


Sarebbe comunque una soluzione praticabile laddove non si fosse costretti a ricorrervi per un periodo particolarmente prolungato. E’ pur vero che ogni caso è a diverso e richiede una sua autonoma valutazione, soprattutto per tutelare il diritto alla bigenitorialità da un lato ed il diritto alla salute dall’altro. Tuttavia, se è necessario il buon senso del non collocatario, è fondamentale che vi sia la collaborazione anche dell’altro, il quale dovrà cooperare in tal senso, spiegando al figlio il perché il genitore non si rechi a prenderlo e favorire i detti contatti. Diversamente, sarà tutto più difficile.



Avv. Laura Fasulo


Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Con l'ordinanza n. 4530 del 20 Febbraio 2025 la Corte di Cassazione affronta nuovamente l'argomento del valore probatorio delle prove, anche relative al tradimento, acquisite violando la Legge o la privacy del proprio partner. Nel rispetto del principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, la Corte di Cassazione ha chiarito che se la prova del tradimento deriva dall’illecita sottrazione del telefonino oppure dall’aver clonato lo stesso, la stessa non ha valore. La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che è L'utilizzo delle chat da parte del giudice di merito si rivela illegittimo con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai fini di riscontro di quanto dichiarato dalla teste. Ciò in quanto non vi è prova idonea per ritenere acquisite in modo legittimo le conversazioni tramite Whatsapp e Telegram dal telefono, atteso che la circostanza che i coniugi avessero accesso ai rispettivi telefoni ed in particolare alle password è riferita dalla teste per averlo appreso dalla parte. Tale ordinanza, tuttavia, assume rilievo, ed è destinata ad assumere sempre maggiore importanza, poichè, rispetto alle precedenti, si spinge oltre e chiarisce che l'eventuale testimonianza che conferma il tradimento, perché narrato da chi afferma di averlo subito, non può essere posto a fondamento dell'addebito. Si legge, infatti, “ A tal proposito va premesso che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto “ sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”. Proprio perché i testi de relato actoris non risultano assolutamente credibili, la Corte di Cassazione ha deciso, nel caso specifico, che “ Orbene, sulla scorta dei superiori principi non può che ritenersi erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'acquisizione illecita delle conversazioni (e quindi provata la disponibilità reciproca delle password dei dispositivi cellulari) in virtù di quanto riferito dalla teste, per come appreso dalla signora, ossia che i coniugi avevano accesso ai rispettivi telefoni. Tale circostanza risulta decisiva ai fini di ritenere utilizzabili le chat versate in atti che sono state poste a fondamento del giudizio circa l'esistenza di "una relazione sentimentale del anteriormente al suo allontanamento dalla casa coniugale ed al deposito del ricorso per separazione". Ad avviso della corte territoriale le chat hanno costituito un elemento probatorio decisivo atteso che "il contenuto delle chat evidenzia il carattere "riservato" della relazione di cui le frasi sono inequivoca espressione in un periodo in cui l'appellante conviveva ancora con la moglie".
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 879 del 4 marzo 2025, ha sancito un principio importante riguardo al coinvolgimento della responsabilità genitoriale nell'uso dei dispositivi digitali da parte dei figli minorenni. Il caso in esame ha visto la condanna di due genitori al pagamento di un risarcimento di 15mila euro per i danni causati dalla figlia, una ragazza con lieve ritardo intellettivo, che aveva eluso la loro sorveglianza e creato vari profili fake utilizzati per insultare e diffamare una compagna di classe. La sentenza sottolinea come la supervisione attiva e consapevole dei genitori sia fondamentale per prevenire situazioni di cyberbullismo e altri reati informatici.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso L’addebito della separazione a uno dei coniugi può scattare anche sulla base di indizi. Anzi, il ricorso a elementi presuntivi, a patto che siano gravi, precisi e concordanti, è quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice che è chiamato a stabilire la verità processuale in materia di rapporti familiari, nei quali contano vicende private o addirittura intime. E dunque pesano, ad esempio, le relazioni dei servizi sociali o delle persone che depongono su fatti e circostanze che hanno appreso da chi ha proposto il giudizio. Basta, poi, un solo episodio di percosse a far scattare l’addebito: non si può quindi ignorare la testimonianza dell’operatrice del centro antiviolenza che ha trovato la moglie «molto provata». Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 10021/2025. È accolto il ricorso proposto dalla signora: sbaglia la Corte d’appello a revocare l’addebito, sul rilievo che la pronuncia a carico del marito non potrebbe essere giustificata dalle lievi lesioni riscontrate sul corpo della moglie nel certificato medico del pronto soccorso, laddove il giudice penale ha archiviato la denuncia della moglie; il tutto, osserva il giudice di secondo grado, mentre la signora non s’è mai decisa ad andarsene di casa «nonostante le violenze che afferma di aver subito»: circostanza che, invece, il Tribunale ha ritenuto «elemento tipico e ricorrente nella letteratura dei casi di violenza domestica» in quanto «espressione della condizione di fragilità di chi la subisce». Trova ingresso la censura secondo cui la condotta violenta del marito può essere desunta dagli elementi emersi, anche se non c’è percezione diretta da parte dei testimoni: oltre alla deposizione dell’operatrice del centro antiviolenza c’è il referto ospedaliero che indica la presenza di graffi sul braccio della donna. E i singoli fatti accertati devono essere valutati nel quadro complessivo dell’istruttoria. Un solo episodio di percosse fa scattare l’addebito perché è una condotta che «sconvolge definitivamente l’equilibrio della coppia» in quanto lede la pari dignità di ogni persona e rende intollerabile la convivenza fra i coniugi, a prescindere dagli effetti più o meno gravi delle percosse.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Anche se il marito ha condiviso l’impegno nella crescita dei figli, la moglie ha diritto all’assegno divorzile se, per tutta la durata del matrimonio, si è dedicata esclusivamente alla famiglia, rinunciando a costruirsi un’autonomia economica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9989/2025, respingendo il ricorso di un uomo che contestava la decisione della Corte d’appello di condannarlo a versare 500 euro mensili alla ex moglie. Il caso ha tratti peculiari: durante la separazione consensuale, il figlio minorenne era stato collocato presso il padre, che si era fatto carico interamente del suo mantenimento. Entrambi i coniugi, all’epoca, avevano dichiarato di essere economicamente autonomi e avevano rinunciato a ogni forma di contributo reciproco. Nonostante ciò, l’uomo aveva continuato a inviare alla moglie somme consistenti, tra i mille e i duemila euro al mese. Diversi anni dopo, l’uomo ha chiesto il divorzio, sostenendo di non poter più permettersi alcun sostegno economico, dopo il tracollo della propria attività imprenditoriale. Ha inoltre fatto presente che la ex moglie aveva ricevuto un immobile in donazione e lo aveva rivenduto, ottenendo un profitto significativo. La Corte d’appello, però, ha accolto il ricorso della donna, sottolineando che per oltre 26 anni non aveva mai lavorato, dedicandosi completamente alla cura della famiglia in un accordo condiviso con il marito. La sua mancanza di reddito, unita alla differenza patrimoniale esistente, giustifica – secondo i giudici – l’assegno in chiave compensativa e perequativa: non solo come aiuto economico, ma come riconoscimento del contributo dato all’intera vita familiare e al benessere comune. La Cassazione ha confermato: l’impegno educativo del marito non annulla il fatto che la moglie abbia sacrificato ogni prospettiva lavorativa per il bene della famiglia. E, di conseguenza, resta valido il diritto a ricevere un sostegno economico al termine del matrimonio. Il ricorso dell’ex marito è stato giudicato generico e carente di elementi decisivi. Inoltre, le sue contestazioni non sono state presentate tempestivamente nel corso del giudizio. Il criterio compensativo, spiega la Suprema Corte, non può essere aggirato solo perché anche il marito ha avuto un ruolo attivo nella vita familiare. Un messaggio chiaro: nei divorzi, il valore del lavoro domestico e dell’impegno familiare non può essere messo in secondo piano. Anche senza uno stipendio, chi ha rinunciato alla carriera per la famiglia ha diritto a un riconoscimento concreto.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso È la linea dura adottata dal Tribunale di Verona, che ha applicato per la prima volta una norma della riforma Cartabia del 2022, pensata per tutelare concretamente i minori nei casi di genitori separati in conflitto. In un primo caso, un padre separato si è rifiutato di versare l’assegno di mantenimento da 300 euro al mese per i figli, come previsto da un’ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio. L’uomo sosteneva di avere già coperto alcune spese, ma senza prove concrete. Il giudice, applicando l’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile, ha imposto una penale di 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Dopo appena cinque giorni di multa, il padre si è messo in regola. Un segnale forte: chi viola gli obblighi economici dopo un divorzio o una separazione, ora rischia di pagare molto più caro. Un secondo caso riguarda una madre che, dopo la separazione, ha portato il figlio all’estero, ignorando il diritto di visita del padre. Nonostante due ordinanze – una italiana e una straniera – che le imponevano di far vedere il bambino al padre, la donna ha continuato a impedirgli ogni contatto. Il Tribunale di Verona ha definito la condotta «gravissima» e ha applicato una multa di 200 euro al giorno finché la madre non rispetterà la decisione del giudice. Prima di questa misura, le era già stato imposto un risarcimento danni di 3.000 euro.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il Tribunale di Treviso liquida 10mila euro oltre alle spese legali a titolo di risarcimento del danno da tradimento subito dalla moglie Con la sentenza n. 201/2025, Il Tribunale di Treviso, richiamando l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ., ord. 19 novembre 2020, n. 26383), ribadisce che la violazione dei doveri matrimoniali può dar luogo a responsabilità aquiliana, qualora la condotta illecita abbia leso diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, come la salute, la dignità e la reputazione personale. Il Tribunale evidenzia così il nesso tra la condotta del convenuto e il pregiudizio alla reputazione e all'equilibrio psicoemotivo della moglie, corroborato dalle deposizioni testimoniali che confermano uno stato di sofferenza e disagio, anche fisico, subito dalla donna: "la relazione amorosa […] ha ferito l'onore, il decoro, la stima professionale, la riservatezza e la privacy dell'attrice". Quanto alla liquidazione del danno, viene escluso il ricorso analogico alle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale e per la diffamazione, ritenuti parametri non adeguati alla fattispecie: "Il parametro risarcitorio non può certamente essere quello della lesione del vincolo parentale […] né pare pertinente il riferimento al danno da diffamazione". Il danno viene quindi liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. in euro 10.000, tenendo conto dell'impatto della vicenda sulla sfera privata e lavorativa della donna, ma anche della capacità reattiva della stessa, che in tempi relativamente brevi ha ricostruito una nuova vita affettiva e professionale. Essa conferma che il danno da tradimento è risarcibile solo ove si dimostri un vulnus effettivo a diritti inviolabili della persona, con valutazione rigorosa e caso per caso. Si tratta dunque di una tutela selettiva, ma possibile, della dignità coniugale, coerente con l'evoluzione del diritto di famiglia verso la valorizzazione della persona, anche nelle dinamiche patologiche del rapporto.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Tale principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Con l’ordinanza n. 14358 del 29 maggio 2025, la Suprema Corte è tornata ad affrontare il delicato rapporto tra l’instaurazione di una nuova convivenza da parte dell’ex partner e la conseguente perdita del diritto al mantenimento. La pronuncia della Cassazione mira a fare ordine tra le diverse interpretazioni, stabilendo un principio fondamentale: la nuova convivenza non determina automaticamente la perdita del diritto all’assegno divorzile. La Cassazione sottolinea che la decisione non può essere automatica, ma richiede un’analisi approfondita della situazione. Per poter revocare il diritto al mantenimento, il giudice dovrà tenere conto di una serie di elementi, bilanciando diverse sfaccettature della vita delle parti: la durata del matrimonio: un matrimonio lungo può implicare un maggiore radicamento del diritto al mantenimento, legato a scelte di vita e sacrifici condivisi nel tempo; il contributo offerto dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare: si valuterà quanto il coniuge che percepisce il mantenimento ha contribuito al ménage familiare durante il matrimonio, ad esempio dedicandosi alla cura dei figli o della casa, e rinunciando magari a proprie opportunità professionali; l’eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali: il giudice considererà se uno dei coniugi ha sacrificato la propria carriera o formazione professionale per dedicarsi alla famiglia, influenzando così la sua capacità di generare reddito dopo il divorzio; la reale situazione economica derivante dalla nuova convivenza: questo è un punto molto delicato. La revoca del mantenimento avverrà solo nel caso in cui la nuova convivenza comporti una nuova autosufficienza economica effettiva per il coniuge che lo riceve. Ciò significa che il nuovo livello di vita deve essere paragonabile a quello precedente al divorzio o, comunque, considerato adeguato alle sue esigenze, rendendo di fatto superfluo il contributo dell’ex coniuge.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso La Suprema Corte sui criteri di suddivisione delle spese straordinarie tra genitori separati o divorziati: commento a Cass. Civ. 18954/2025 In caso di crisi della coppia genitoriale, è sbagliato effettuare di default una ripartizione al cinquanta per cento, tra i genitori, delle cosiddette spese straordinarie, o spese extra, riguardanti i figli (minori o non autosufficienti): vale a dire tutti quegli esborsi che non devono considerarsi compresi nell’assegno mensile di mantenimento. Non è corretto, in sostanza, che il giudice divida automaticamente al 50 per cento tale tipologia di costi, senza tenere conto delle rispettive condizioni economiche. Affermano i giudici di legittimità, sul punto, che “in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (con riferimento a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno (Cass., n. 7169/2024)”. Osserva, altresì, il Supremo Collegio che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio (Cass., n. 379/2021)”. Nella specie, la Corte territoriale si era limitata a statuire che il riparto al 50% delle spese straordinarie era giustificato dai rispettivi redditi. Ora, secondo la Cassazione, è irragionevole far gravare le spese straordinarie - intese nella loro accezione più ampia - sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo rispetto alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, erano state accertate con squilibrio in netto favore dell'ex marito. Niente automatismi, dunque, ma un'attenta verifica della capacità economica di ciascun genitore.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna ribadisce con forza l’importanza di garantire la continuità delle relazioni socio-affettive costruite dai bambini nel periodo di affido familiare. Pur disponendo il rientro dei minori nella famiglia di origine, il Collegio ha stabilito che fosse tutelato il legame con la famiglia affidataria, riconoscendo la centralità del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con tutte le figure di riferimento che hanno contribuito al suo percorso di crescita. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna offre un contributo significativo al tema dell’affidamento familiare e alla tutela dei legami socio-affettivi dei minori. Il Collegio, nel disporre il rientro dei bambini nella famiglia di origine dopo un periodo di affido, ha ribadito un principio che assume un rilievo centrale nella prospettiva del diritto minorile: “Qualora un minore rientri nella propria famiglia dopo un periodo di allontanamento, e ove si accerti che risponde al suo interesse mantenere la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l'affidamento a terzi, può prescriversi ai genitori di garantire la frequentazione tra il minore e le persone presso le quali era stato collocato dai servizi sociali affidatari.”