GIURISPRUDENZA

CASS., SEZ. VI PEN., (data ud. 27/02/2024) 20/03/2024, n. 11724

Maltrattamenti in famiglia: comportamento della vittima e rilevanza penale
Nel caso di specie, la Corte si è pronunciata sul ricorso proposto dall’imputato, condannato nel merito, per i delitti di maltrattamenti a danno delle due figlie minorenni, contestando, con il primo motivo, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del delitto in ordine alla reciprocità delle offese.
In parte motiva, la Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto sussistente l’elemento psicologico in capo all’imputato, fondato sulla consapevolezza da parte del ricorrente di persistere in un'attività vessatoria ai danni delle figlie, manifestatasi in violenze fisiche ed in una sistematica e pesante condotta ingiuriosa e minacciosa – in talune occasioni addirittura versando in stato di ubriachezza – espressa anche fisicamente, lanciando e rompendo oggetti di casa, la cui valenza penalmente rilevante non può essere considerata elisa dal tentativo di risposta delle persone offese che, nel vano tentativo si sottrarsi alle condotte vessatorie del padre, si sono difese.
La Corte ha, infatti, riaffermato l’orientamento secondo il quale lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte dei soprusi abituali, in quanto il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente.
Rigettando il ricorso, l’imputato è stato conseguentemente condannato al pagamento delle relative spese processuali.

CASS., SEZ. I CIV., Ordinanza, (data ud. 27/10/2023) 25/03/2024, n. 7961

Divorzio – Revoca assegnazione della casa coniugale – aumento assegno di divorzio
Con sentenza pubblicata nel 2014, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con assegnazione della casa familiare alla moglie, con la quale erano collocati i figli minori. Tuttavia, una volta che questi sono divenuti maggiorenni, il ricorrente adiva il Tribunale per revocare l’assegnazione della casa coniugale alla moglie. La moglie si costituiva dichiarando di poter lasciare l’immobile, chiedendo, tuttavia, anche l’aumento dell’assegno divorzile da versare nei suoi confronti, nonché l’accollo all’ex marito, dato che aveva reso autonomo il figlio per sua scelta esclusiva, di tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche, con esclusione del concorso della madre al sostentamento dello stesso.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, disponendo la revoca dell'assegnazione della casa familiare, rigettando per il resto le domande della moglie. Questa, allora, adiva la Corte d’Appello con impugnazione, all’esito della quale, rovesciando l’esito del primo grado, la Corte revocava l’obbligo di contribuzione al 50% a tutte le spese straordinarie in favore del figlio, maggiorenne ed autosufficiente, ma onerava il reclamato al pagamento di un contributo al mantenimento in favore della ex moglie, aumentato a seguito della revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Avverso la pronuncia della Corte proponeva ricorso per cassazione il reclamato, ravvisando nella pronuncia della Corte, la violazione di legge per aver la stessa disposto l’aumento dell’assegno divorzile senza che il richiedente avesse assolto l'onere di fornire la prova del peggioramento della propria situazione economica e per avere riconosciuto rilevanza, nell'ambito del procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, a fatti il cui apprezzamento era già avvenuto nel procedimento di divorzio ai fini della determinazione della spettanza dell'assegno.
La Corte, nel ritenere infondato il motivo così come formulato dal ricorrente, ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce sopravvenienza valutabile, ai fini dell'accertamento dei giustificati motivi per l'aumento dell'assegno divorzile, la revoca dell'assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell'altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l'assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l'altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca, potendo andare ad abitare la casa coniugale o concederla in locazione a terzi o comunque impiegarla in attività produttive, compiendo attività suscettibili di valutazione economica che, durante l'assegnazione all'altro coniuge, non erano consentite”.
Al rigetto del ricorso, ne consegue il relativo pagamento delle spese processuali, che seguono la soccombenza.

CASS., SEZ. UNITE CIV, Sentenza., (data ud. 05/12/2023) 07/03/2024, n. 6229

Divorzio – Assegno di divorzio – Spettanza quota incentivo all’esodo
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, a seguito dell’ordinanza di rimessione della Prima sezione al Primo Presidente, nel caso di specie, in ragione dell'esistenza di pronunce contrastanti sul tema della spettanza della quota al coniuge sull'incentivo all'esodo.
La questione su cui vertono i due mezzi di censura della ricorrente principale si inscrive nel tema, più ampio, della delimitazione della fattispecie normativa di cui all’art. 12-bis L. n. 898 del 1970, con particolare riguardo a quanto ne costituisce oggetto, oltre al T.F.R. e altre indennità di lavoro.
In dottrina si è sottolineato come proprio la connotazione esclusivamente retributiva del trattamento di fine rapporto possa aver indotto il legislatore all'introduzione della disciplina dell'art. 12-bis.
In effetti, una volta che si individui nel trattamento di fine rapporto una retribuzione del prestatore d'opera che matura nel corso dell'esecuzione del contratto lavoro - ma che diviene esigibile solo alla cessazione di questo -, riesce difficile giustificare la mancata attribuzione di una quota di tale retribuzione al coniuge che abbia diritto all'assegno di divorzio.
Il fondamento del diritto in questione è, del resto, lo stesso che su cui poggia il riconoscimento dell'assegno divorzile: l'attribuzione patrimoniale risponde, cioè, alle medesime finalità, assistenziale e perequativo-compensativa, cui obbedisce, secondo il noto arresto di queste Sezioni Unite (Cass. Sez. Unite civ., 11/07/2018, n. 18287), l'assegno in questione.
Tuttavia, con riguardo all’incentivo all’esodo, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 12-bis della legge sul divorzio, in vista del fatto che questo trova fonte pattizia sull’accordo datore-dipendente di concludere anticipatamente il rapporto di lavoro e non matura, invece, autonomamente nel decorso del rapporto stesso, enunciando il seguente principio di diritto: "La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della L. n. 898 del 1970 n. 898, introdotto dall'art. 16 L. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dall'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l'indennità di incentivo all'esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro".
In ragione del fatto che la presente pronuncia è resa su di un contrasto di giurisprudenza, la Corte ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Con l'ordinanza n. 4530 del 20 Febbraio 2025 la Corte di Cassazione affronta nuovamente l'argomento del valore probatorio delle prove, anche relative al tradimento, acquisite violando la Legge o la privacy del proprio partner. Nel rispetto del principio di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, la Corte di Cassazione ha chiarito che se la prova del tradimento deriva dall’illecita sottrazione del telefonino oppure dall’aver clonato lo stesso, la stessa non ha valore. La Corte di Cassazione ha, infatti, ribadito che è L'utilizzo delle chat da parte del giudice di merito si rivela illegittimo con conseguente inutilizzabilità delle stesse ai fini di riscontro di quanto dichiarato dalla teste. Ciò in quanto non vi è prova idonea per ritenere acquisite in modo legittimo le conversazioni tramite Whatsapp e Telegram dal telefono, atteso che la circostanza che i coniugi avessero accesso ai rispettivi telefoni ed in particolare alle password è riferita dalla teste per averlo appreso dalla parte. Tale ordinanza, tuttavia, assume rilievo, ed è destinata ad assumere sempre maggiore importanza, poichè, rispetto alle precedenti, si spinge oltre e chiarisce che l'eventuale testimonianza che conferma il tradimento, perché narrato da chi afferma di averlo subito, non può essere posto a fondamento dell'addebito. Si legge, infatti, “ A tal proposito va premesso che in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto “ sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perchè indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità”. Proprio perché i testi de relato actoris non risultano assolutamente credibili, la Corte di Cassazione ha deciso, nel caso specifico, che “ Orbene, sulla scorta dei superiori principi non può che ritenersi erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata l'acquisizione illecita delle conversazioni (e quindi provata la disponibilità reciproca delle password dei dispositivi cellulari) in virtù di quanto riferito dalla teste, per come appreso dalla signora, ossia che i coniugi avevano accesso ai rispettivi telefoni. Tale circostanza risulta decisiva ai fini di ritenere utilizzabili le chat versate in atti che sono state poste a fondamento del giudizio circa l'esistenza di "una relazione sentimentale del anteriormente al suo allontanamento dalla casa coniugale ed al deposito del ricorso per separazione". Ad avviso della corte territoriale le chat hanno costituito un elemento probatorio decisivo atteso che "il contenuto delle chat evidenzia il carattere "riservato" della relazione di cui le frasi sono inequivoca espressione in un periodo in cui l'appellante conviveva ancora con la moglie".
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 879 del 4 marzo 2025, ha sancito un principio importante riguardo al coinvolgimento della responsabilità genitoriale nell'uso dei dispositivi digitali da parte dei figli minorenni. Il caso in esame ha visto la condanna di due genitori al pagamento di un risarcimento di 15mila euro per i danni causati dalla figlia, una ragazza con lieve ritardo intellettivo, che aveva eluso la loro sorveglianza e creato vari profili fake utilizzati per insultare e diffamare una compagna di classe. La sentenza sottolinea come la supervisione attiva e consapevole dei genitori sia fondamentale per prevenire situazioni di cyberbullismo e altri reati informatici.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso L’addebito della separazione a uno dei coniugi può scattare anche sulla base di indizi. Anzi, il ricorso a elementi presuntivi, a patto che siano gravi, precisi e concordanti, è quasi un percorso probatorio obbligato per il giudice che è chiamato a stabilire la verità processuale in materia di rapporti familiari, nei quali contano vicende private o addirittura intime. E dunque pesano, ad esempio, le relazioni dei servizi sociali o delle persone che depongono su fatti e circostanze che hanno appreso da chi ha proposto il giudizio. Basta, poi, un solo episodio di percosse a far scattare l’addebito: non si può quindi ignorare la testimonianza dell’operatrice del centro antiviolenza che ha trovato la moglie «molto provata». Così la Corte di cassazione civile, sez. prima, nell’ordinanza n. 10021/2025. È accolto il ricorso proposto dalla signora: sbaglia la Corte d’appello a revocare l’addebito, sul rilievo che la pronuncia a carico del marito non potrebbe essere giustificata dalle lievi lesioni riscontrate sul corpo della moglie nel certificato medico del pronto soccorso, laddove il giudice penale ha archiviato la denuncia della moglie; il tutto, osserva il giudice di secondo grado, mentre la signora non s’è mai decisa ad andarsene di casa «nonostante le violenze che afferma di aver subito»: circostanza che, invece, il Tribunale ha ritenuto «elemento tipico e ricorrente nella letteratura dei casi di violenza domestica» in quanto «espressione della condizione di fragilità di chi la subisce». Trova ingresso la censura secondo cui la condotta violenta del marito può essere desunta dagli elementi emersi, anche se non c’è percezione diretta da parte dei testimoni: oltre alla deposizione dell’operatrice del centro antiviolenza c’è il referto ospedaliero che indica la presenza di graffi sul braccio della donna. E i singoli fatti accertati devono essere valutati nel quadro complessivo dell’istruttoria. Un solo episodio di percosse fa scattare l’addebito perché è una condotta che «sconvolge definitivamente l’equilibrio della coppia» in quanto lede la pari dignità di ogni persona e rende intollerabile la convivenza fra i coniugi, a prescindere dagli effetti più o meno gravi delle percosse.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Anche se il marito ha condiviso l’impegno nella crescita dei figli, la moglie ha diritto all’assegno divorzile se, per tutta la durata del matrimonio, si è dedicata esclusivamente alla famiglia, rinunciando a costruirsi un’autonomia economica. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9989/2025, respingendo il ricorso di un uomo che contestava la decisione della Corte d’appello di condannarlo a versare 500 euro mensili alla ex moglie. Il caso ha tratti peculiari: durante la separazione consensuale, il figlio minorenne era stato collocato presso il padre, che si era fatto carico interamente del suo mantenimento. Entrambi i coniugi, all’epoca, avevano dichiarato di essere economicamente autonomi e avevano rinunciato a ogni forma di contributo reciproco. Nonostante ciò, l’uomo aveva continuato a inviare alla moglie somme consistenti, tra i mille e i duemila euro al mese. Diversi anni dopo, l’uomo ha chiesto il divorzio, sostenendo di non poter più permettersi alcun sostegno economico, dopo il tracollo della propria attività imprenditoriale. Ha inoltre fatto presente che la ex moglie aveva ricevuto un immobile in donazione e lo aveva rivenduto, ottenendo un profitto significativo. La Corte d’appello, però, ha accolto il ricorso della donna, sottolineando che per oltre 26 anni non aveva mai lavorato, dedicandosi completamente alla cura della famiglia in un accordo condiviso con il marito. La sua mancanza di reddito, unita alla differenza patrimoniale esistente, giustifica – secondo i giudici – l’assegno in chiave compensativa e perequativa: non solo come aiuto economico, ma come riconoscimento del contributo dato all’intera vita familiare e al benessere comune. La Cassazione ha confermato: l’impegno educativo del marito non annulla il fatto che la moglie abbia sacrificato ogni prospettiva lavorativa per il bene della famiglia. E, di conseguenza, resta valido il diritto a ricevere un sostegno economico al termine del matrimonio. Il ricorso dell’ex marito è stato giudicato generico e carente di elementi decisivi. Inoltre, le sue contestazioni non sono state presentate tempestivamente nel corso del giudizio. Il criterio compensativo, spiega la Suprema Corte, non può essere aggirato solo perché anche il marito ha avuto un ruolo attivo nella vita familiare. Un messaggio chiaro: nei divorzi, il valore del lavoro domestico e dell’impegno familiare non può essere messo in secondo piano. Anche senza uno stipendio, chi ha rinunciato alla carriera per la famiglia ha diritto a un riconoscimento concreto.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso È la linea dura adottata dal Tribunale di Verona, che ha applicato per la prima volta una norma della riforma Cartabia del 2022, pensata per tutelare concretamente i minori nei casi di genitori separati in conflitto. In un primo caso, un padre separato si è rifiutato di versare l’assegno di mantenimento da 300 euro al mese per i figli, come previsto da un’ordinanza del Tribunale dell’11 febbraio. L’uomo sosteneva di avere già coperto alcune spese, ma senza prove concrete. Il giudice, applicando l’articolo 473-bis.39 del Codice di procedura civile, ha imposto una penale di 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo nel pagamento. Dopo appena cinque giorni di multa, il padre si è messo in regola. Un segnale forte: chi viola gli obblighi economici dopo un divorzio o una separazione, ora rischia di pagare molto più caro. Un secondo caso riguarda una madre che, dopo la separazione, ha portato il figlio all’estero, ignorando il diritto di visita del padre. Nonostante due ordinanze – una italiana e una straniera – che le imponevano di far vedere il bambino al padre, la donna ha continuato a impedirgli ogni contatto. Il Tribunale di Verona ha definito la condotta «gravissima» e ha applicato una multa di 200 euro al giorno finché la madre non rispetterà la decisione del giudice. Prima di questa misura, le era già stato imposto un risarcimento danni di 3.000 euro.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il Tribunale di Treviso liquida 10mila euro oltre alle spese legali a titolo di risarcimento del danno da tradimento subito dalla moglie Con la sentenza n. 201/2025, Il Tribunale di Treviso, richiamando l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. civ., ord. 19 novembre 2020, n. 26383), ribadisce che la violazione dei doveri matrimoniali può dar luogo a responsabilità aquiliana, qualora la condotta illecita abbia leso diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, come la salute, la dignità e la reputazione personale. Il Tribunale evidenzia così il nesso tra la condotta del convenuto e il pregiudizio alla reputazione e all'equilibrio psicoemotivo della moglie, corroborato dalle deposizioni testimoniali che confermano uno stato di sofferenza e disagio, anche fisico, subito dalla donna: "la relazione amorosa […] ha ferito l'onore, il decoro, la stima professionale, la riservatezza e la privacy dell'attrice". Quanto alla liquidazione del danno, viene escluso il ricorso analogico alle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da perdita del rapporto parentale e per la diffamazione, ritenuti parametri non adeguati alla fattispecie: "Il parametro risarcitorio non può certamente essere quello della lesione del vincolo parentale […] né pare pertinente il riferimento al danno da diffamazione". Il danno viene quindi liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. in euro 10.000, tenendo conto dell'impatto della vicenda sulla sfera privata e lavorativa della donna, ma anche della capacità reattiva della stessa, che in tempi relativamente brevi ha ricostruito una nuova vita affettiva e professionale. Essa conferma che il danno da tradimento è risarcibile solo ove si dimostri un vulnus effettivo a diritti inviolabili della persona, con valutazione rigorosa e caso per caso. Si tratta dunque di una tutela selettiva, ma possibile, della dignità coniugale, coerente con l'evoluzione del diritto di famiglia verso la valorizzazione della persona, anche nelle dinamiche patologiche del rapporto.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Tale principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 14460 del 30 maggio 2025.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso Con l’ordinanza n. 14358 del 29 maggio 2025, la Suprema Corte è tornata ad affrontare il delicato rapporto tra l’instaurazione di una nuova convivenza da parte dell’ex partner e la conseguente perdita del diritto al mantenimento. La pronuncia della Cassazione mira a fare ordine tra le diverse interpretazioni, stabilendo un principio fondamentale: la nuova convivenza non determina automaticamente la perdita del diritto all’assegno divorzile. La Cassazione sottolinea che la decisione non può essere automatica, ma richiede un’analisi approfondita della situazione. Per poter revocare il diritto al mantenimento, il giudice dovrà tenere conto di una serie di elementi, bilanciando diverse sfaccettature della vita delle parti: la durata del matrimonio: un matrimonio lungo può implicare un maggiore radicamento del diritto al mantenimento, legato a scelte di vita e sacrifici condivisi nel tempo; il contributo offerto dal coniuge economicamente più debole alla vita familiare: si valuterà quanto il coniuge che percepisce il mantenimento ha contribuito al ménage familiare durante il matrimonio, ad esempio dedicandosi alla cura dei figli o della casa, e rinunciando magari a proprie opportunità professionali; l’eventuale sacrificio delle proprie aspettative professionali: il giudice considererà se uno dei coniugi ha sacrificato la propria carriera o formazione professionale per dedicarsi alla famiglia, influenzando così la sua capacità di generare reddito dopo il divorzio; la reale situazione economica derivante dalla nuova convivenza: questo è un punto molto delicato. La revoca del mantenimento avverrà solo nel caso in cui la nuova convivenza comporti una nuova autosufficienza economica effettiva per il coniuge che lo riceve. Ciò significa che il nuovo livello di vita deve essere paragonabile a quello precedente al divorzio o, comunque, considerato adeguato alle sue esigenze, rendendo di fatto superfluo il contributo dell’ex coniuge.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso La Suprema Corte sui criteri di suddivisione delle spese straordinarie tra genitori separati o divorziati: commento a Cass. Civ. 18954/2025 In caso di crisi della coppia genitoriale, è sbagliato effettuare di default una ripartizione al cinquanta per cento, tra i genitori, delle cosiddette spese straordinarie, o spese extra, riguardanti i figli (minori o non autosufficienti): vale a dire tutti quegli esborsi che non devono considerarsi compresi nell’assegno mensile di mantenimento. Non è corretto, in sostanza, che il giudice divida automaticamente al 50 per cento tale tipologia di costi, senza tenere conto delle rispettive condizioni economiche. Affermano i giudici di legittimità, sul punto, che “in tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie (con riferimento a quelle universitarie ed a quelle collegate di studente "fuorisede"), non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'art. 337 ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come anticipazioni di un genitore rispetto a un obbligo comunque ricadente su entrambi, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione giudiziale o convenzionale dell'assegno (Cass., n. 7169/2024)”. Osserva, altresì, il Supremo Collegio che “in materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine al figli nati fuori dal matrimonio (Cass., n. 379/2021)”. Nella specie, la Corte territoriale si era limitata a statuire che il riparto al 50% delle spese straordinarie era giustificato dai rispettivi redditi. Ora, secondo la Cassazione, è irragionevole far gravare le spese straordinarie - intese nella loro accezione più ampia - sugli ex coniugi, senza osservare la proporzionalità del contributo rispetto alle rispettive condizioni reddituali-patrimoniali che, nel caso concreto, erano state accertate con squilibrio in netto favore dell'ex marito. Niente automatismi, dunque, ma un'attenta verifica della capacità economica di ciascun genitore.
Autore: SANSO' CLAUDIO 31 marzo 2026
Il caso La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna ribadisce con forza l’importanza di garantire la continuità delle relazioni socio-affettive costruite dai bambini nel periodo di affido familiare. Pur disponendo il rientro dei minori nella famiglia di origine, il Collegio ha stabilito che fosse tutelato il legame con la famiglia affidataria, riconoscendo la centralità del diritto del minore a mantenere rapporti significativi con tutte le figure di riferimento che hanno contribuito al suo percorso di crescita. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna offre un contributo significativo al tema dell’affidamento familiare e alla tutela dei legami socio-affettivi dei minori. Il Collegio, nel disporre il rientro dei bambini nella famiglia di origine dopo un periodo di affido, ha ribadito un principio che assume un rilievo centrale nella prospettiva del diritto minorile: “Qualora un minore rientri nella propria famiglia dopo un periodo di allontanamento, e ove si accerti che risponde al suo interesse mantenere la continuità delle positive relazioni socio affettive consolidate durante l'affidamento a terzi, può prescriversi ai genitori di garantire la frequentazione tra il minore e le persone presso le quali era stato collocato dai servizi sociali affidatari.”