Il figlio maggiorenne non autosufficiente può intervenire nella causa di separazione
Il figlio maggiorenne può intervenire autonomamente nel giudizio di separazione e di divorzio dei genitori. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n 4296/2012, (Sezione I civile - del 19 marzo 2012), con la quale ha riconosciuto ad un ragazzo di venti anni la legittimazione ad intervenire nella causa tra madre e il padre al fine di richiedere il suo mantenimento. La Corte ha precisato che vi sono due posizioni tutelabili nel caso specifico e cioè quella del genitore convivente diretta ad ottenere l’assegno per adempiere ai propri compiti senza dover anticipare il denaro di tasca propria; e quella del figlio avente diritto al mantenimento, “ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo”, così come previsto all'articolo 155 quinquies c.c. La madre impedisce al padre di incontrare il figlio: condannata per sottrazione di minore La Corte di Cassazione condanna, in via definitiva, una donna che ha impedito all'ex coniuge di vedere il figlio minore.
La madre è stata riconosciuta colpevole di sottrazione di incapace (minore).
La sentenza è la n. 5902 del 6 febbraio 2013 con la quale i giudici di legittimità hanno rigettato ilricorso della donna contro la decisione del Tribunale che dichiarava il non doversi precedere nei confronti dell’ex marito per il reato di calunnia, per avere lo stesso denunciato la ricorrente per il reato di sottrazione di minore e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Dal punto di vista fattuale, la donna si era trasferita in un’altra città e con il bambino senza l'autorizzazione del padre e, quando l’uomo si è recato da lei per vedere il figlio (nel giorno prestabilito) la stessa si era rifiutata di farli incontrare non facendolo entrare in casa. Tale comportamento ha indotto gli Ermellini a pronunciarsi in tal modo:
Il genitore, non potendo quindi esercitare il suo diritto e vedendosi menomato della sua potestà genitoriale, aveva inveito contro la donna, e quindi i due si erano reciprocamente denunciati. La condotta della madre, avvisano i giudici, ha integrato il rifiuto di consegna al genitore avente diritto in quel momento, e pertanto di accuse del padre non sono calunniose: un comportamento di tal fatta, a maggior ragione che la donna aveva portato il figlio in un’altra città senza il consenso del padre, ben rappresenta una ipotesi di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Infatti, continuano i giudici, il coniuge affidatario ha l’obbligo di
attivarsi correttamente ed efficacemente per consentire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’altro genitore. E in mancanza di un atteggiamento di cooperazione si configura il reato.
Avv. Claudio Sansò













