Ancora una sentenza che ha ad oggetto la tanto discussa PAS ( Sindrome di alienazione genitoriale).
Corte di Cassazione, sentenza I sez. civile n. 7041/2013, depositata in data 20 marzo 2013.
Prima di commentare il caso concreto sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, va data una definizione di tale sindrome che potremmo definire come “l’effetto di una condotta genitoriale pervicace e sistematica che ottenga il risultato di distaccare in perpetuo l’altro genitore dall’affetto del figlio (definizione tratta dalla sentenza del Tribunale di Trieste del 13 maggio 2008). Il comportamento alienante, arreca, pertanto, un enorme danno sia in capo al minore che si vede privato di una delle due figure genitoriali, sia in capo al genitore alienato che è escluso dal proprio ruolo.
La PAS, quando accertata, può definirsi una figura di abuso di potestà. Ma veniamo ora al caso concreto. La Corte di Appello - chiamata a decidere sull’affidamento di un minore affidato in primo grado alla madre - a seguito delle risultanze emerse dalla consulenza tecnica, decide di modificare il regime di affidamento, con conseguente affidamento del minore al padre. Alla base della decisione dei giudici di secondo grado, l’assoluta stigmatizzazione del comportamento della madre, la quale, secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica, ha posto in atto un atteggiamento “alienante” concretizzatosi nella “mancata identificazione della figura paterna”, nel “rifiuto di rapporti con il padre”, nel “potere assoluto” della madre sul figlio. La stessa, inoltre, invece di favorire la ricostruzione di un rapporto padre-figlio, poneva in essere atteggiamenti ostruzionistici, ostacolando il rapporto stesso. La Corte di Appello, pertanto, decideva di affidare il figlio al padre, inserendolo “in una struttura residenziale educativa”. La madre proponeva ricorso in Cassazione, affermando che i giudici si sono limitati a prendere atto delle conclusioni della consulenza tecnica sull’accertamento diagnostico della sindrome di alienazione genitoriale, senza, però, valutare la validità, sul piano scientifico di tale patologia di cui ne criticava la fondatezza. Gli Ermellini, ritengono fondate le rimostranze della madre, ritenendo che la valutazione dei giudici dell’Appello è discutibile in quanto fondata sulla diagnosi formulata dal consulente tecnico e sulle “pretese esigenze terapeutiche” senza tenere conto del fatto che ci troviamo dinanzi ad una teoria non ancora consolidata sul piano scientifico e molto controversa. Testualmente i giudici della Suprema Corte hanno sostenuto che “non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare”. La Suprema Corte, pertanto, ha posto nuovamente la questione al vaglio della Corte di Appello.
Avv. Marianna Grimaldi













